18 Gennaio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

La commissione di massimo scoperto non può essere computata ai fini della verifica del tasso usurario nei rapporti ante 2010

18/01/2016

Il Tribunale di Monza, con la sentenza del 2 dicembre 2015, ha confermato l’orientamento prevalente (tra i più recenti Trib. Lodi n. 966 del 21/10/15; Trib. Milano n. 10737 del 24/9/15; Trib. Lecco, n. 702 del 7/8/15) che solo a partire dall’1 gennaio 2010 riconosce la computabilità della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica del tasso usurario. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 2bis, commi 2 e 3 D.L. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla Legge 28/1/09, “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono la remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della Legge n. 108/96. (…) I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art 118, comma 1 TUB e successive modificazioni.