23 Giugno

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La Corte dei conti sulla responsabilità sanitaria dopo la riforma Foti: autonomia dell'azione erariale e primi dubbi di costituzionalità

23/06/2026, Milano

Con sentenza n. 232/2026 del 16 giugno 2026 la Corte dei conti, nel contesto di una vicenda che origina dalla condanna di un chirurgo per danno erariale, ha affrontato tre importanti questioni: il rapporto tra responsabilità civile e responsabilità amministrativa, la portata della legge Gelli-Bianco e gli effetti della riforma Foti (l. 1/2026), che ha modificato radicalmente le norme sulla responsabilità amministrativa e sui controlli della Corte dei conti.

La Corte ha riaffermato l’autonomia della responsabilità amministrativa rispetto a quella civile, chiarendo che la legge Gelli-Bianco non elimina l’azione erariale e che i relativi limiti non possono essere applicati retroattivamente. Viene inoltre confermato che, nei casi di danno sanitario indiretto, la prescrizione decorre dal momento in cui l’amministrazione sostiene il costo del risarcimento, poiché è solo allora l’ente subisce la diminuzione patrimoniale e nasce il diritto di regresso nei confronti del dipendente.

Per quanto concerne la riforma Foti la Corte, pur non sollevando una questione di legittimità costituzionale, ha evidenziato possibili criticità di compatibilità costituzionale con riferimento alla presunzione assoluta di contributo causale della PA – introdotta per superare la c.d. “paura della firma” – con la possibilità di condannare in sede erariale solo il 30% del danno accertato. Secondo la Corte si tratta di un automatismo legislativo che lede la riserva di apprezzamento del giudice sul caso concreto, tipico della funzione giurisdizionale e fondamento della separazione dei poteri. Peraltro, la Corte palesa dubbi di legittimità costituzionale sia perché tale automatismo è previsto in assenza delle giustificazioni costituzionali dei casi della Legge Gelli-Bianco e della l. n. 117/1988 (incidenti sul piano sostanziale), sia perché introduce una rigidità applicativa che equipara tutte le situazioni, impedendo al giudice di proporzionare la condanna all’effettivo contributo causale.

Infine, la decisione richiama il principio della responsabilità personale del professionista sanitario, affermando che gli errori clinici non possono essere assorbiti integralmente dalla responsabilità organizzativa della struttura. Pur riconoscendo il ruolo dell’azienda sanitaria, la Corte ribadisce che il medico resta responsabile delle proprie scelte terapeutiche e della vigilanza sul paziente.