HEALTHCARE
A seguito del riordino delle professioni sanitarie, avviato con l’art. 6 del d.lgs. 502/1992, solo il conseguimento di un titolo universitario può abilitare all’esercizio dell’attività professionale, con superamento dei corsi regionali di formazione professionale previsti nel precedente ordinamento.
L’art. 4 della legge 42/1999 ha disciplinato il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, prevedendo l’automatica equipollenza per alcuni diplomi e la possibilità di conseguire l’equivalenza per altri, fermo restando che deve trattarsi di titoli conseguiti entro l’entrata in vigore della legge stessa (17 marzo 1999), all’esito di corsi avviati entro il 31 dicembre 1995. Benchè non sia stato posto un divieto di prosecuzione dell’attività di formazione professionale regionale oltre i predetti limiti temporali, i “nuovi” diplomi hanno efficacia ed attribuiscono utilità minori e diverse dall’abilitazione diretta alla professione stessa. Conseguentemente, è legittima l’esclusione dalla procedura di equivalenza (rispetto al titolo di fisioterapista) di chi abbia conseguito il diploma biennale di massofisioterapista in un corso di formazione professionale regionale avviato successivamente al 31 dicembre 1995 e/o conclusosi successivamente al 17 marzo 1999. (TAR Lazio, Roma, Sezione III Quater, sentenza 13 gennaio 2016 n. 319).