LAVORO
Con circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS ha fornito indicazioni in merito al regime previdenziale applicabile agli influencer o content creator, ovvero a coloro che realizzano contenuti digitali destinati alle piattaforme online. Il documento mira a definire le modalità di iscrizione e di contribuzione in relazione alla natura dell’attività esercitata.
Secondo la circolare, l’attività degli influencer può essere inquadrata in diversi regimi previdenziali a seconda delle modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione medesima, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi. Laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche di una prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. In alternativa, qualora l’attività sia esercitata con carattere di abitualità e secondo un’organizzazione tipica dell’impresa, il content creator può essere qualificato come imprenditore digitale, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti dell’INPS.
In questo quadro, viene in risalto l’attività di digital marketing, ossia la diffusione di contenuti che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario. A tal riguardo, posto che coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari riconosciuta come “attività artistica” rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo”, con diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS, anche i content creator che creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente, sono tenuti a versare i contributi al FPLS, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata.
Sono escluse dall’obbligo contributivo al FPLS le attività riconducibili all’endorsement, inteso come mero accostamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ovvero come semplice utilizzo di tali prodotti. Parimenti, restano escluse le situazioni in cui, all’interno dei contenuti personali pubblicati sui profili social, siano inserite semplici inserzioni pubblicitarie, senza che l’artista svolga un’effettiva attività.