LAVORO
Il Consiglio di Stato, sviluppando le argomentazioni della Corte di Cassazione (SS. UU. , 25 novembre 2013, n. 26283), che ha riconosciuto assoggettati al regime di responsabilità erariale gli amministratori delle società in house sul rilievo che esse costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della P.A. da cui promanano, ha ritenuto che le controversie concernenti procedure concorsuali di assunzione, indette da tali società, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che “ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.a., per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo" (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 11 dicembre 2015 n. 5643).
Trattandosi dunque di procedure poste in essere da soggetti sostanzialmente qualificabili come P.A., esse sono in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell’ente di riferimento, assoggettate al rispetto del principio di imparzialità amministrativa nell’assunzione (e non alla logica imprenditoriale), con connessa giurisdizione del G.A. per le relative contestazioni.