HEALTHCARE
Con DGR n. 446 del 27 marzo 2023, la Regione Emilia Romagna ha adottato le Linee Guida per l’utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico al fine di
agevolare le farmacie nel caratterizzarsi sempre più quali presidi sanitari di prossimità, anche se ubicate in zone tali da non poter annettere locali adiacenti, nonché per non ingenerare confusione nei cittadini, che devono poter disporre di informazioni chiare sui servizi sanitari erogati dalle farmacie. Per effetto di tale delibera, le farmacie possono utilizzare anche locali non adiacenti a quelli “principali”, distaccati da questi ultimi, solo per lo svolgimento di prestazioni di servizi sanitari diverse da quelle svolte nei
locali principali della farmacia, nel caso in cui non siano disponibili locali contigui a quelli principali e i locali principali non siano di dimensioni sufficienti per
svolgere tutte le prestazioni di servizi sanitari che intende offrire, essendo ivi vietata la dispensazione e la vendita dei farmaci e dei parafarmaci, oltreché
la raccolta e la spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche. Tali locali possono, quindi, essere utilizzati solo come magazzino o laboratorio galenico o per la erogazione di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D. Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi, ove sarà, quindi, consentito l’accesso del pubblico, non essendo però consentito l’utilizzo della croce verde e della denominazione “farmacia” che possono essere utilizzate solo per contraddistinguere i locali principali della farmacia. I locali distaccati devono, in particolare, essere dotati di un’insegna che consenta agli utenti di ricollegare i servizi ivi offerti alla farmacia cui afferiscono i locali. Di converso, i locali distaccati utilizzati per attività che non prevedono l’accesso del pubblico non necessitano di alcuna insegna. Le Linee guida prevedono, poi, che tali locali devono essere ricompresi all’interno della sede della farmacia così come definita nella relativa pianta organica, nel caso in cui sia accessibili al pubblico, mentre possono essere ubicati anche al di fuori della sede, purché ricompresi nell’ambito territoriale del comune, nell’ipotesi in cui sia destinati allo svolgimento di attività che non prevedono accesso al pubblico. I locali distaccati devono, in ogni caso, essere autorizzati con apposito provvedimento.