05 Dicembre

LAVORO

Va risarcito il danno da stress causato all’informatore scientifico che svolge anche mansioni commerciali

05/12/2022

Se l’azienda farmaceutica adibisce un proprio informatore scientifico del farmaco (ISF) a mansioni non attinenti alla propria qualifica professionale, finanche di livello inferiore o puramente commerciali, può rispondere del danno da stress causato all’ISF. La Cassazione si è trovata a decidere in merito al caso di un ISF che lamentava aver subito vessazioni lavorative da parte del nuovo capo area, che richiedeva all’ISF di svolgere mansioni anche esulanti il mero ruolo di informatore.  La Corte di Appello non rilevava problemi a che l’ISF svolgesse anche attività commerciali, né ravvisava conflitti sorti con il capo area esorbitanti la normale dinamica lavorativa. La Cassazione ha invece ritenuto sussistente una situazione di costruttività organizzativa in danno all’ISF, causa di danno psichico. In sintesi, la Corte ricorda che anche dove manchi la prova della persecuzione, necessaria per configurare il mobbing, il danno causato dall’ambiente stressogeno – e certamente fonte di stress può essere l’adibizione a mansioni non pertinenti con la qualifica professionale - va comunque risarcito, venendo in rilievo la diversa fattispecie di straining che l’azienda è tenuta a impedire (Ord.n. 33425/2022).