LAVORO
La Cassazione, con la recente ordinanza n. 24697/2022, si è espressa in merito alla validità di alcuni certificati di malattia rilasciati da un ente estero (autorità del Marocco), inviati dal lavoratore al proprio datore di lavoro a giustificazione dell’assenza per malattia, previa traduzione in italiano dei certificati ma senza l’apposizione della Apostille, formalità richiesta dalla Convenzione dell'Ala del 1961 ai fini di attestare la veridicità della firma sull'atto, il titolo in virtù del quale l'atto era stato firmato e l'autenticità del sigillo o del bollo. La Corte di Appello aveva ritenuto che i predetti certificati medici rientravano tra gli atti pubblici per i quali, ai sensi della Convenzione dell'Ala del 1961, era esclusa la necessità della legalizzazione. Di diverso avviso è stata, invece, la Cassazione, che in linea di principio ha ricordato che la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita Apostille, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione. Ne consegue, sempre in base al ragionamento della Corte, che le certificazioni mediche estere, per avere valore giuridico in Italia, devono contenere la Apostille, diversamente se la certificazione ne è priva essa non ha valore giuridico, non assumendo alcuna rilevanza l’eventuale traduzione in italiano. Pertanto, la certificazione di malattia estera priva di Apostille non è idonea a giustificare l'assenza del lavoratore, che potrà quindi essere licenziamento per assenza ingiustificata.