16 Giugno

HEALTHCARE

Non costituisce esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. l’esecuzione di tamponi antigenici Covid all’interno di una parafarmacia da parte del farmacista

16/06/2022

Con sentenza n. 22434 del 25 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esecuzione di tamponi antigenici finalizzati alla diagnosi di Cov-Sars-2 all’interno di una parafarmacia da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della professione di farmacista non integra il reato di esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato di cui all’art. 348 c.p.

In particolar modo, nel caso di specie, l’esercizio abusivo è stato correlato alla somministrazione all’interno di una parafarmacia di test antigenici che, secondo l'art. 1 co. 418 e 419 l. 178/2020, possono essere eseguiti presso farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, con disciplina delle modalità organizzative e delle condizioni economiche rimessa ad apposite convenzioni.

Sul punto la Corte, dopo aver precisato che “nell'esercizio della professione di farmacista […] è rilevante il profilo della preparazione garantita dall'iscrizione all'albo, ai fini dell'erogazione della prestazione professionale con rilevanza esterna”, ha chiarito che “la disposizione dettata dall'art. 1, commi 418 e 419, legge 178 del 2020, non introduce una limitazione inerente allo svolgimento della professione in sé, ma contempla una disciplina che ha una duplice finalità, esulante dall'ambito delle garanzie specificamente riconducibili all'abilitazione e alla connessa iscrizione all'albo, cioè da un lato quella di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e riservatezza sotto il profilo del contesto operativo e dall'altro quella di garantire determinati equilibri di tipo economico, con riguardo agli esborsi richiesti alla platea dei fruitori del servizio”.

Inoltre, “l'art. 348 cod. pen. concerne i casi di esercizio della professione senza l'abilitazione dello Stato e non anche i casi in cui nell’ambito della professione per la quale la persona è abilitata siano richiesti ulteriori requisiti per svolgere particolari funzioni professionali”.

La Corte ha così concluso disponendo che “la violazione in concreto ascrivibile al ricorrente, potenzialmente rilevante ad altri fini e se del caso idonea configurare profili di responsabilità connessi a conseguenze non volute del test praticato, non è tuttavia rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 348 cod. pen.”.