LAVORO
Una recente sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione (n. 5415 del 16 febbraio 2022) riporta all’attualità il delicato tema dei limiti posti dal T.U. salute e sicurezza (d.lgs. 81/08) al trasferimento di responsabilità dal datore di lavoro ad altri soggetti, delegati e preposti in particolare. La pronuncia in commento ricorda come, nell’ambito del sistema di salute e sicurezza, è al datore di lavoro che sono primariamente rivolte le disposizioni del T.U. concernenti il rispetto delle norme poste a prevenzione degli infortuni, tra cui le corrette modalità di impiego dei macchinari e una adeguata formazione e informazione del personale e che, anche in presenza di diversi soggetti “preposti”, di fatto o per nomina, non si verifica alcun trasferimento di funzioni e alcun esonero della responsabilità datoriale ma, semmai, vi è l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia in capo al preposto, che potrebbe quindi essere chiamato a rispondere, in concorso con il datore di lavoro, sulla base del noto principio di effettività. La sentenza in esame è interessante anche in quanto chiarisce la differenza tra delega di funzioni ex art. 16 T.U. e nomina del preposto, al riguardo affermando che l’attribuzione della funzione di preposto alla sicurezza da parte del datore di lavoro, come anche l’eventuale svolgimento di fatto di tale funzione, non è mai equiparabile alla delega di funzioni ex art. 16 del T.U. sicurezza, che è un atto soggetto a vincoli di forma e di sostanza. Occorre precisare che la pronuncia della Cassazione non prende in esame, giudicando fatti anteriori, i recenti interventi normativi in materia di preposto, ossia le novità apportate all’art. 19 del T.U. dal d.l. 146/2021, convertito con l. 215/2021, quanto ai nuovi poteri del preposto, tra i quali quello di interrompere sia l’attività del lavoratore che non rispetta le istruzioni di sicurezza sia l’attività aziendale, temporaneamente e in presenza di riscontrate carenze di mezzi e attrezzature di lavoro tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori.