HEALTHCARE
La tesi della responsabilità aquiliana del medico nelle ipotesi di malpractice sanitaria, apparentemente avallata dall’art. 3 della legge 189/12, muove da un infondato “postulato di fondo” tale per cui la struttura è l’unica o la principale obbligata verso il paziente, con la conseguenza che, in caso di accoglimento della domanda verso la prima, sarebbe precluso un titolo di responsabilità del medico, o al più sarebbe configurabile solo in via residuale. Al contrario la struttura assume verso il paziente l’obbligazione di eseguire correttamente la prestazione sanitaria, ma il relativo adempimento avviene comunque per tramite del proprio personale, che sia dipendente o convenzionato, con la conseguenza che la legge non può in ogni caso stravolgere la struttura trilaterale della fattispecie, laddove il contratto stipulato tra paziente e struttura viene comunque eseguito tramite il medico. E’ quanto da ultimo affermato dal Tribunale di Piacenza con sentenza n. 827 pubblicata il 6 novembre 2015, per il quale la tesi della responsabilità aquiliana del medico non convince, ritenendo sufficiente ai fini della configurabilità della relativa responsabilità contrattuale che vi sia la violazione di un’obbligazione sanitaria e affermando l’unitarietà della relativa disciplina ex art. 1173 c.c., quale che sia la fonte del rapporto, ossia contratto, illecito o altro fatto idoneo.