Con sentenza n. 21875 del 27 ottobre 2015 la Corte di cassazione ha confermato che anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/15 (cd Jobs act), è legittimo il licenziamento intimato in seguito al rifiuto del dipendente di trasformare il proprio rapporto di lavoro da full time a part time, qualora il datore di lavoro dimostri l’esistenza di oggettive ragioni aziendali che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo pieno.