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Un fornitore di prodotti di lusso può vietare ai suoi distributori autorizzati di servirsi di piattaforme terze per la vendita online dei propri prodotti.
Lo ha stabilito, con un recentissima e importante sentenza, la Corte di giustizia UE, alla quale il Giudice di rinvio tedesco, chiamato a decidere una controversia commerciale, aveva chiesto chiarimenti in ordine alla legittimità, rispetto al diritto dell’Unione in materia di concorrenza (art. 101 TFUE), del divieto imposto da un fornitore di cosmetici di lusso ai propri distributori di vendere online tali prodotti tramite piattaforme terze, che operano in modo riconoscibile nei confronti dei consumatori.
In particolare, la Corte ha precisato che un sistema di distribuzione selettiva finalizzato primariamente a salvaguardare l’immagine dei prodotti di lusso non viola il divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario (ossia siano proporzionati rispetto all'obiettivo perseguito).
La verifica del rispetto di tali criteri nel caso concreto è rimessa al Giudice nazionale, ciò non di meno la Corte non ha esitato ad affermare che la clausola in esame appare legittima, in quanto persegue l’obiettivo di salvaguardare l’immagine di lusso e di prestigio dei prodotti del fornitore e trova uniforme ed indiscriminata applicazione nei confronti di tutti i distributori autorizzati. Ed inoltre, tale divieto non sembra neppure spingersi oltre quanto necessario per preservare l’immagine di prestigio dei prodotti. Infatti, a giudizio della Corte, stante l’assenza di un rapporto contrattuale tra il fornitore e le piattaforme terze che gli consenta di esigere il rispetto delle condizioni di qualità prescritte ai suoi distributori autorizzati, non si può considerare che l’autorizzazione da parte del fornitore ai propri distributori di avvalersi di piattaforme terze, a condizione che queste rispondano a requisiti qualitativi predeterminati, sia tanto efficace quanto la clausola di divieto imposta nel caso di specie.
Infine, nell'ipotesi in cui il Giudice del rinvio ritenesse la clausola in esame in contrasto con l’art. 101 del TFUE, la Corte non ha escluso che tale clausola possa comunque beneficiare dell’esenzione per categoria di cui all'art. 2, Reg. UE 330/2010 (e pertanto, non troverebbe applicazione l’art. 101 TFUE). Ciò in quanto il divieto di servirsi in modo riconoscibile di piattaforme terze per le vendite a mezzo internet non costituisce, a giudizio della Corte, né una restrizione della clientela né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali; restrizioni che se, al contrario, fossero presenti escluderebbero la possibilità di poter beneficiare dell’esenzione sopra citata perché le stesse comportano il rischio di produrre effetti anticoncorrenziali gravi (Corte di giustizia UE, sent. 6 dicembre 2017, nella causa C-230/16).