HEALTHCARE
Il Tar Calabria, con ordinanza n. 126 del 20 luglio
2017, come confermata dal Consiglio di Stato, con decreto monocratico n. 3146
del 25 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del trasferimento di una
farmacia da parte di un erede non farmacista che, anzichè cedere la farmacia a
terzi, ha fatto ricorso all’istituto del
trust. I giudici amministrativi non hanno concesso la misura cautelare
richiesta avverso il provvedimento di decadenza dalla gestione ereditaria
adottato dalla Regione Calabria, dovendo essere valutato nel merito se il
trasferimento operato sia rispettoso e
non elusivo della disciplina prevista dall’art. 7 l. n. 362/1991, essendo noto
che, per effetto del trust, viene attribuito al trustee il potere di gestione
dell’esercizio farmaceutico, nonché in considerazione del fatto che l’interesse
del ricorrente ha natura patrimoniale, essendo diversamente in capo all’ASL la
cura dell’interesse degli utenti a
fruire del servizio farmaceutico nel comune interessato.