LAVORO
Con sentenza n. 15966 del 27 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in linea di principio, non sussiste in capo al lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare un vero e proprio diritto, desumibile dalla legge, di pretendere di visionare la documentazione aziendale dalla quale muove l’iniziativa datoriale della contestazione disciplinare, non potendosi evincere tale preteso diritto dal solo art. 7 dello Statuto dei lavoratori. La stessa Cassazione, nel negare l’esistenza di un generale diritto del lavoratore alla documentazione aziendale, ha comunque precisato che un’eventuale richiesta di consultazione della documentazione può comunque essere fondato sui principi di correttezza e buona fede e, di conseguenza, giustificarsi nella misura in cui il mancato accesso alla documentazione limiti, in modo considerevole, l’esercizio di difesa da parte del lavoratore.