30 Settembre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 23 TUF: la trasmissione al cliente degli estratti di conto corrente assolve al requisito ad substantiam della forma scritta anche nel caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’intermediario

30/09/2015

La Corte di Cassazione interviene nel dibattito sulla nullità dei contratti quadro di investimento (art. 23 TUF) per mancata sottoscrizione dell’intermediario, confermando con l’ordinanza n. 17740 del 7/9/15 il precedente n. 4564 del 22/3/12 in tema di contratti bancari (art. 117 TUB). Per la Cassazione la mancata sottoscrizione dell’intermediario in calce al contratto può essere sopperita da qualunque manifestazione della volontà di avvalersi del contratto, risultante da uno scritto diretto alla controparte, tra cui la trasmissione degli estratti di conto corrente, contenenti gli addebiti relativi al contratto di investimento nei prodotti finanziari o il deposito in giudizio del contratto non sottoscritto. La pronuncia risolve l’ampio dibattito in atto tra le Corti di merito, divise tra l’affermazione della imprescindibilità della sottoscrizione dell’intermediario (o della banca quanto ai contratti bancari) e l’affermazione del rispetto del requisito della “redazione per iscritto” a fronte della predisposizione del testo contrattuale da parte dell’intermediario, seguita dalla sottoscrizione del solo cliente.