CIVILE E COMMERCIALE
Grazie al nuovo art. 2929 bis c.c., introdotto dal d.l. 27.6.2015 n. 83, nel caso in cui il debitore, dopo il sorgere del credito, dovesse disporre di beni mobili registrati o immobili con atti a titolo gratuito, il creditore potrà aggredire direttamente tali beni, avviando l’espropriazione nei confronti del terzo acquirente, senza dover promuovere l’azione revocatoria. Legittimato all’azione è solo il creditore munito di titolo esecutivo che abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di disposizione a titolo gratuito posto in essere dal debitore.