14 Aprile

HEALTHCARE

E’ incostituzionale la normativa regionale che ammette l’utilizzo di apparecchi di autodiagnosi in esercizi diversi dalle farmacie

14/04/2017

Con sentenza n. 66 del 7 aprile 2017, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale Piemonte  n. 11 del 16 maggio 2016, di modifica della legge regionale n. 21/1991, recante le norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica.

In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui ha introdotto la possibilità di impiegare apparecchi di autodiagnostica destinati a effettuare le prestazioni analitiche di prima istanza non solo alle farmacie, come previsto dalla normativa statale, ma anche agli esercizi commerciali  di cui all’art. 5 d.l. 223/2006, conv. nella l. n. 248/2006 (parafarmacie, sanitarie, corner nella grande distribuzione, centri commerciali, ecc.) autorizzati alla vendita di farmaci da banco e di automedicazione. Nel caso di specie, la legislazione regionale  ha ampliato illegittimamente  il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare simili prestazioni, avendo incluso anche esercizi a cui la legislazione nazionale permette solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali ed essendo i criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all’organizzazione dei servizi delle farmacie “principi fondamentali” in materia di tutela della salute che non si possono prestare a valutazioni differenziate rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali.