05 Aprile

HEALTHCARE

L’elenco degli ingredienti dei cosmetici di piccole dimensioni può anche essere riportato solo su un catalogo messo a disposizione nel punto vendita

05/04/2017

La Corte d’Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 8 comma 7 della L. n. 713/1986 (ora sostituito dall’art. 19 comma 3 del Regolamento n. 1223/2009/CE) nella parte in cui prevede la possibilità di apporre l’elenco degli ingredienti dei cosmetici di piccole dimensioni su un avviso (o catalogo) collocato in prossimità dell’espositore in cui sono posti in vendita nel caso di “impossibilità pratica” a far figurare detto elenco sulla confezione o su una fascetta/cartellino allegati, ha ribadito il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE (causa C-69/2001) per cui tali casi non coincidono con i casi di “impossibilità oggettiva o assoluta” e, pertanto, deve considerarsi legittimo il ricorso a tale soluzione anche quando la menzione completa degli ingredienti sulla confezione o su un cartellino sia possibile solo con caratteri così piccoli da farli risultare pressoché illeggibili e quando l’indicazione integrale, stampata in caratteri leggibili, coprirebbe quasi interamente la confezione, impedendo al produttore di indicare sulla stessa il proprio marchio o altre informazioni; la Corte ha precisato, inoltre, che per stabilire si sia possibile o meno indicare in modo completo le avvertenze obbligatorie ci si deve basare sulle dimensioni dell’imballaggio previste dal produttore, laddove l’eventuale possibilità di aumentarne le dimensioni per farvi comparire tutte le indicazioni non impedisce al produttore stesso di far valere un caso di “impossibilità pratica” (Corte d’Appello di Venezia, Sez. II civile, sent. n. 627 del 4 aprile 2017).