11 Gennaio

HEALTHCARE

Vendita di medicinali senza ricetta in situazioni di emergenza: le condizioni restrittive imposte dalla Corte di Cassazione

11/01/2017

La Corte di Cassazione (sez. VI, sent. n. 55134 del 29/12/2016) ha ristretto il perimetro entro il quale, ai sensi del D.M. 31/3/2008, il farmacista è legittimato in casi di urgenza a consegnare farmaci senza la prescritta ricetta a pazienti cronici o con necessità di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere, affermando che, in tutti i casi, la condizione essenziale per la consegna è che vi sia da parte del farmacista la conoscenza dello stato di salute del destinatario, acquisita o attraverso dati presenti nella farmacia (ad esempio altre ricette), o forniti dal cliente (documentazione che attesti la patologia, dimissione ospedaliera, ricette scadute) o direttamente (conoscenza dello stato di salute e del trattamento).  Nello specifico la Corte ha annullato la sentenza con la quale un farmacista era stato condannato per omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.) per avere negato un farmaco iniettabile antipiretico chiesto da un’infermiera di un malato terminale laddove, peraltro, il decreto prevede che i farmaci iniettabili, salvo l’insulina e gli antibiotici monodose, siano consegnabili senza ricetta solo in caso di dimissioni  dall’ospedale.