HEALTHCARE
La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha approvato il testo del Ddl 2224 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, il cui contenuto è stato profondamente rivisto rispetto alla versione trasmessa dalla Camera.
Il nuovo testo ha recepito una serie di richieste avanzate dalle categorie, quali, ad esempio, l’istituzione per ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, deputato a raccogliere i dati sui rischi ed eventi avversi e a trasmetterli al nuovo Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. In tema di “trasparenza dei dati” viene accentuato l’onere a carico delle strutture sanitarie con prescrizione di pubblicazione sul sito internet dei dati inerenti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, oltre alla trasmissione della cartella clinica entro 7 giorni (anziché gli originari 30 giorni previsti nel testo licenziato dalla Camera). Fermo, poi, il doppio binario della responsabilità civile – contrattuale per l’azienda ed extracontrattuale per il professionista - l’art. 7 disciplina la responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, precisando che laddove quest’ultimo operi in ambito pubblico, la relativa responsabilità è di natura extracontrattuale, a meno che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale direttamente assunta nei confronti del paziente. In materia penale l’art. 6 del nuovo testo introduce nel codice penale l’art. 590-sexies recante “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, escludendo la punibilità in caso di imperizia, qualora siano state rispettate le linee guida professionali da emanarsi secondo quanto prescritto al relativo art. 5 della legge. E’, poi, confermato l’obbligo di attivazione del “tentativo obbligatorio di conciliazione” preventiva dinanzi al consulente tecnico ex art. 696 bis c.p.c. (in sostituzione del vigente istituto del tentativo di mediazione), quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, mentre l’ “azione di rivalsa” nei confronti del medico è limitata, in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, ai casi di dolo o colpa grave e spetterà al pubblico ministero presso la Corte dei conti. Nell’art. 10 del testo in esame viene, poi, ampliata la disciplina inerente l’obbligo assicurativo posto a carico di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, a garanzia anche dei danni arrecati dal relativo personale e a qualunque titolo (ivi inclusi formazione e ricerca clinica, telemedicina, libera professione e regime convenzionato), e con estensione anche alla copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie. Questi ultimi saranno, quindi, tenuti a stipulare una propria polizza assicurativa solo per i casi in cui operino a titolo contrattuale, fermo in ogni caso il relativo onere assicurativo a copertura della responsabilità civile per colpa grave, e ciò al fine di garantire efficacia alle eventuali azioni di rivalsa delle strutture e/o delle relative compagnie assicurative.
Resta, infine, fermo il diritto del danneggiato di esperire azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione (art. 12), oltre che di attingere al nuovo Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, presso Consap, così come specificamente disciplinato dall’art. 14 del nuovo testo approvato.