HEALTHCARE
Al fine di dare un contenuto al concetto di “equivalenza terapeutica tra diversi principi attivi” non si può fare riferimento alle categorie terapeuticamente omogenee, essendo queste utilizzate dal Legislatore ai soli fini della classificazione e della rimborsabilità dei farmaci, e dovendo, per contro, la decisione sull’equivalenza terapeutica deve essere motivata e resa in esito ad un iter decisionale verificabile, specie in considerazione dei dubbi espressi e della conseguente necessità di un approfondimento istruttorio evidenziata dalla stessa relatrice della CTS.
Con questa motivazione il Tar Lazio, con le sentenze nn. 6417-6419/2016, depositate il 1 giugno 2016, ha annullato, per difetto di istruttoria e di motivazione, il parere del Direttore Generale dell’Aifa n. 44992/P del 28 aprile 2014, che definiva l’equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti diversi principi attivi, ai sensi dell’art. 15, co. 11 ter, del decreto legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012), nell’ambito della procedura di gara per la fornitura di medicinali per le aziende sanitarie locali della Regione Veneto.