HEALTHCARE
La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 6978 dell’11.04.2016 è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità per violazione dell’obbligo di corretta informazione del paziente affermando che per invocare in giudizio la responsabilità d’un medico per violazione di tale obbligo non è sufficiente uno “sfuggevole accenno” ma è necessario spiegare compiutamente quale danno sia derivato dall’omessa informazione e quale sarebbe stata la scelta del paziente laddove fosse stato correttamente informato; ciò in considerazione del fatto che per essere correttamente dedotta in giudizio una colpa per violazione dell’obbligo di informare, la relativa domanda, come qualsiasi altra domanda processuale, oltre a dover essere espressa in modo chiaro ed inequivoco, deve indicare specificatamente l’esposizione della “cosa” che ne forma oggetto (ovvero il danno causato dall’omessa informazione), l’indicazione dei “fatti” posti a suo fondamento (ovvero la scelta alternativa che il paziente avrebbe potuto compiere) nonché, infine, gli “elementi” di diritto che la sorreggono (ovvero la regola di condotta che si assume violata dai sanitari).