BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Nel caso di collegamento funzionale e univoco tra contratto quadro per i servizi di collocamento sottoscritto fuori sede e successiva scheda di prenotazione di strumenti finanziari collocati dall’intermediario è sufficiente l’indicazione nel solo contratto quadro della facoltà di recesso per l’investitore entro 7 gg dalla sottoscrizione (art. 30 commi 6 e 7 TUF). In tal senso si è di recente pronunciato il Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 403 del 21/3/16 che riprende i precedenti del Trib. di Pesaro, 16/7/15, del Trib. di Milano del 28/3/12 e del Trib. di Ancona del 9/2/12. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fin.php?id_cont=14735.php