08 Aprile

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Se i tassi di riferimento sono negativi lo spread concordato con il cliente deve partire dal valore negativo e non da zero

08/04/2016

Con Comunicazione del 5 febbraio 2016, “Parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi: trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nei rapporti con la clientela”  Banca d’Italia ha fornito alcune indicazioni sui finanziamenti a tasso indicizzato, precisando che se i tassi di riferimento sono negativi, lo spread concordato con il cliente deve partire dal valore negativo e non da zero, a meno che il “floor” non sia previsto nel contratto. Gli intermediari sono stati invitati ad «attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza delle condizioni pattuite con la clientela», precisando che gli stessi «dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di “tasso minimo” (“floor clause”) non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale». Se, quindi, i tassi Euribor a uno, tre e sei mesi, in genere utilizzati nei mutui a tasso variabile, sono negativi, da tale valore dovrà partire il calcolo dello spread, senza considerare un’inesistente soglia zero. In ragione di tali principi la stessa Banca d’Italia ha invitato gli intermediari a condurre sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella determinazione degli interessi dovuti e provvedere alle conseguenti restituzioni.