LAVORO
In tema di obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 5233 del 16 marzo 2016, ha affermato che il datore di lavoro non può limitarsi a mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale (DPI) imposti dalla legge e a fare la formazione in tema di protezione e sicurezza dei dipendenti, senza però vigilare continuativamente sull’effettivo utilizzo, da parte dei lavoratori, degli stessi dispositivi di protezione. In particole la Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro non può essere esonerato dai suoi obblighi di vigilanza neppure nel caso in cui i dipendenti abbiano un’alta professionalità e un’elevata specializzazione, o se debbano svolgere operazioni di per sé semplici, in quanto la sorveglianza del datore di lavoro o dei suoi dirigenti e preposti deve sempre concretizzarsi in un’efficace vigilanza volta a verificare che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino sempre gli strumenti di protezione messi a loro disposizione.