11 Marzo

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 23 TUF: non è nullo e si intende redatto per iscritto il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento che presenti la sola firma del cliente

11/03/2016

E’ irrilevante la mancata sottoscrizione della banca nel contratto quadro sottoscritto dal cliente, trattandosi di requisito di forma posto dall’art. 23 TUF solo a vantaggio di quest’ultimo, in modo da assicurare che lo stesso abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni ciò che la legge prevede in ordine agli obblighi dell’intermediario finanziario e ai diritti del cliente. In questi termini si è pronunciato il Tribunale di Torino con la sentenza n. 316 del 20 gennaio 2016, aderendo e superando l’orientamento sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17740 del 30 settembre 2015. Se, infatti, per la Corte di legittimità la mancata sottoscrizione dell’intermediario può essere sopperita da qualunque manifestazione della volontà di avvalersi del contratto che risulti da uno scritto diretto alla controparte, tra cui la trasmissione degli estratti di conto corrente, contenenti gli addebiti relativi al contratto di investimento in prodotti finanziari o il deposito in giudizio del contratto non sottoscritto (cfr. primo piano 30/9/15), per il Tribunale di Torino “la prescrizione [del requisito di forma relativo al contratto per la previsione dei servizi di investimento ndr] è diretta alla certezza che il cliente abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni quanto la legge prevede in ordine agli obblighi dell’intermediario finanziario e ai diritti del cliente”. In tal senso, da ultimo, anche Corte d’Appello Perugia, 13/11/15; Corte d’Appello Venezia, 28/7/15; Trib. Milano, 19/6/15; Trib. Napoli, 11/6/15; Trib. Reggio Emilia, 28/4/15; Trib. Milano 15/3/15.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14698.pdf