09 Marzo

HEALTHCARE

Responsabilità medica: se l’omissione diagnostica non deriva da inadeguatezza degli strumenti diagnostici di cui si dispone, il medico che non rinvia il paziente ad un centro maggiormente specializzato non è tenuto ad alcun risarcimento

09/03/2016

L’obbligo protettivo del medico di indirizzare il paziente ad un centro diagnostico più avanzato non può essere applicato alla generalità dei casi di omissione diagnostica, ma opera solo nei casi in cui la struttura presso cui il primo esercita non dispone di mezzi adeguati e, conseguentemente, è necessario evitare l’insorgere di un incolpevole affidamento sulla “sicura bontà” dell’esame strumentale da parte del malato. E’ quanto da ultimo precisato dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 4540 dell’ 8 marzo 2016, in fattispecie inerente la nascita di un bambino con gravissime malformazioni purtroppo non diagnosticabili in tempo utile sulla base delle conoscenze scientifiche dell’epoca, laddove è intervenuta a precisare che, se il mancato rilevamento della patologia risulta esclusivamente ascrivibile alla “limitatezza tecnica” degli strumenti diagnostici dell’epoca, non sussiste alcuna responsabilità dell’ecografista per non aver indirizzato la gestante ad un altro centro diagnostico più avanzato, potendosi configurare una colpa del medico per violazione dell’obbligo protettivo di informazione del paziente solo in presenza di un deficit organizzativo della struttura presso la quale opera per mancanza di apparecchiature tecniche adeguate alla prestazione richiesta. (Corte di Cassazione, sentenza n. 4540 dell’ 8 marzo 2016).