BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Non ricorre l’obbligo di prevedere il diritto di recesso ex art. 30 TUF rispetto al contratto di swap perfezionatosi per posta presso la sede della banca e non fuori dalla sede all’esito di una trattativa specifica, non vertendosi nell’ipotesi di una collocazione standard di uno strumento finanziario, ma della stipulazione di un contratto studiato su misura sulle esigenze del cliente. In tal senso il Tribunale di Torino con la sentenza n. 316 del 20 gennaio 2016.