BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
La responsabilità solidale ex art. 6 Legge n. 689/81 a carico di chi violi il dovere di vigilanza, pur nei casi di attività affidata a terzi, viene meno solo se il soggetto delegante dimostri di non aver potuto impedire il fatto. La posizione di membro del consiglio di amministrazione di una banca, impone, quindi, anche in assenza di deleghe, di svolgere con diligenza le proprie mansioni, tra le quali vi è anche il controllo sull’operato degli amministratori con deleghe, quanto, ad esempio, alla tenuta di strumenti di registrazione delle operazioni a fini di controllo interno. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza n. 24048 del 25 novembre 2015.