BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Con la sentenza n. 816 del 19 gennaio 2016 La Corte di Cassazione è tornata sull’obbligo di astensione da parte della banca della esecuzione di ordini di acquisto da parte del cliente di strumenti finanziari non adeguati, ribadendo che sia l’obbligo di fornire informazioni appropriate che l’obbligo di astenersi (salvo ordine scritto dell’investitore) dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, restano fermi anche nel caso in cui il cliente abbia acquistato prodotti a rischio in epoca prossima alle operazioni in contestazione.