HEALTHCARE
Non rileva la comprensione del documento informativo sui rischi connessi ad un intervento da parte del paziente munito di idoneo livello culturale se tale documento tace sulle possibili complicanze, considerata la prioritaria rilevanza in tema di consenso informato della completezza dell’informazione, seppur pienamente intelleggibile nei contenuti veicolati. E’ quanto da ultimo precisato dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016, ritenendo che in una fattispecie relativa a una paziente già sottoposta a un primo intervento oculistico per il quale era stata informata su tutti i rischi, permane in capo al medico, anche in relazione ad un secondo intervento di ritocco eseguito a poche settimane di distanza dal primo, l’obbligo di acquisire il “consapevole, completo ed effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si va ad effettuare o, comunque [di] saggiare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche di cui il paziente medesimo dispone nell’immediatezza di tale prestazione” (Corte di Cassazione, sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016).