BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria non sono rilevanti gli eventuali vizi del procedimento previsto dall’art. 195 TUF e, in particolare, l’eventuale violazione del termine stabilito per la conclusione del procedimento irrogativo della sanzione da parte di Consob o Banca d’Italia. Ciò in quanto provvedimenti di natura vincolata, a contenuto immodificabile. L’art. 21 octies della Legge n. 241/90 esclude, infatti, l’annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. II con la sentenza n. 25142 del 14/12/15, affermando un principio applicabile anche al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni previste dal TUB.