HEALTHCARE
Con sentenza n. 50725 depositata in data 25 dicembre 2015 la sezione IV della Corte di cassazione ha affermato la penale responsabilità per falso ideologico in atto pubblico di un medico che, essendo in più occasioni stato condannato per reati diversi tra cui l’esercizio abusivo della professione, aveva falsamente dichiarato al proprio Ordine professionale di appartenenza di non avere riportato condanne penali, sfruttando lo strumento dell’autocertificazione e contando sull’insussistenza dei sistemi di controllo. La Corte ha escluso che la buona fede del medico potesse desumersi dalla circostanza che tali condanne fossero state comminate a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per cui lo stesso, in sede di autocertificazione, avrebbe ritenuto tali precedenti irrilevanti ed i reati contestati prescritti.