16 Ottobre

Tracking pixel nelle e-mail: dal 29 ottobre 2026 si applicano le Linee Guida del Garante

16/10/2026, Milano

Il prossimo 29 ottobre 2026 scade il termine di sei mesi previsto dal Garante per la protezione dei dati personali per l’adeguamento alle Linee Guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, adottate il 17 aprile 2026 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026.

I tracking pixel sono immagini di dimensioni molto ridotte, spesso trasparenti e ospitate su server remoti, il cui caricamento all’apertura di un’e-mail consente di acquisire informazioni sulla consultazione del messaggio e, eventualmente, ulteriori dati quali l’indirizzo IP, il dispositivo utilizzato, il tempo di consultazione e il numero di aperture.

Le Linee Guida riguardano non soltanto le comunicazioni promozionali (DEM), ma anche newsletter, e-mail transazionali e automatiche, nonché e-mail di servizio.

Secondo il Garante, l’utilizzo dei tracking pixel è soggetto alla disciplina dell’art. 122 del Codice Privacy e richiede, in linea generale, il preventivo consenso del destinatario, oltre a un’adeguata informativa sul loro utilizzo. Il consenso non è tuttavia necessario qualora ricorra una delle deroghe previste dalla normativa, tra cui, a determinate condizioni, le misurazioni statistiche anonimizzate e non individuali, alcune esigenze di sicurezza e autenticazione e determinati messaggi istituzionali o di servizio.

Il consenso, invece, diviene necessario, ad esempio, quando l’analisi individuale delle aperture è utilizzata per migliorare le campagne promozionali sulla base dei comportamenti osservati o per ricavare informazioni su gusti, interessi e preferenze del destinatario.

Per le comunicazioni promozionali, il consenso al tracking può, in linea di principio, essere ricompreso in quello alla ricezione delle comunicazioni, fermo restando il diritto dell’interessato di revocare il solo consenso al tracking, continuando a ricevere le e-mail prive dei relativi marcatori.

L’adeguamento può presentare, tuttavia, profili applicativi non sempre immediati. Occorre, anzitutto, comprendere come siano concretamente configurati gli strumenti utilizzati: non è, infatti, indifferente che il tracking produca soltanto statistiche anonime e aggregate oppure consenta di monitorare il comportamento del singolo destinatario e utilizzare tali informazioni per successive iniziative.

È, inoltre, necessario considerare il ruolo dei fornitori esterni – ad esempio, delle piattaforme utilizzate per l’invio delle e-mail o dei fornitori della tecnologia di tracciamento – sia per individuare correttamente i rispettivi ruoli nel trattamento dei dati, sia per verificare quali interventi tecnici siano necessari per rendere effettive le scelte dell’interessato.