29 Ottobre

Quando il medico non sbaglia, ma la struttura risponde: la Cassazione sulla colpa organizzativa in sanità

29/10/2026, Milano

Con l’ordinanza n. 26056 del 1° ottobre 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini della responsabilità civile in ambito sanitario, riaffermando l’autonomia della responsabilità contrattuale della struttura per fatto proprio rispetto a quella derivante dalla condotta colposa dei singoli professionisti di cui essa si avvale. Il provvedimento chiarisce che l’accertata assenza di colpa in capo ai medici non esonera automaticamente l’ente ospedaliero, restando il giudice di merito tenuto a verificare se l’evento dannoso sia causalmente riconducibile a disfunzioni o carenze organizzative imputabili direttamente alla struttura.

La vicenda trae origine dal ricovero presso l’Ospedale di Tivoli di una minore, trattata inizialmente con antibiotici e antipiretici per una sospetta infezione generica, ma in realtà affetta da meningite tubercolare; patologia che, a seguito del trasferimento in altro nosocomio, conduceva la bambina a uno stato vegetativo permanente. I familiari agivano in giudizio contro i sanitari e l’ASL Roma 5, lamentando un grave ritardo diagnostico determinato dall’omessa considerazione di un dato anamnestico decisivo segnalato al momento del ricovero, ossia che il padre della minore era affetto da tubercolosi. Mentre il Tribunale accoglieva la domanda ravvisando una responsabilità dell’azienda per fatto proprio, la Corte d’Appello di Roma riformava integralmente la decisione, rigettando la pretesa risarcitoria sul presupposto che nessuna colpa fosse addebitabile ai medici — avendo la CTU confermato il carattere aspecifico dei sintomi e l’esecuzione delle indagini possibili — e che, di conseguenza, nessuna responsabilità potesse configurarsi in capo all’ASL.

(avvocato Francesca Di Marco)

Investita del ricorso dei familiari, la Suprema Corte censura l’impostazione del giudice di secondo grado per violazione dell’art. 1218 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio. Dalla CTU risultava infatti che l’iniziale anamnesi familiare non era stata comunicata ai medici curanti né trasfusa nella cartella clinica, impedendo così ai sanitari di disporre di un quadro informativo completo per orientare tempestivamente la diagnosi. Nel confutare l’automatismo liberatorio applicato dalla Corte territoriale, l’ordinanza afferma testualmente che «Che la struttura sanitaria possa rispondere per fatto proprio, per carenze organizzative è pacifico, ed il titolo di responsabilità non cambia (Cass. 7074/ 2024), tanto che la transazione con il medico non impedisce l'azione verso la struttura, a cagione del fatto che quest'ultima può essere responsabile per fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario (Cass. 26118/2021)». Ne consegue, prosegue il Collegio nella formulazione del principio cardine, che «il principio enunciato dalla decisione impugnata, per cui la struttura sanitaria non risponde se è esclusa la colpa dei sanitari, non tiene conto che la struttura sanitaria può rispondere anche per fatto proprio, che presupponga per l'appunto la sua colpa e non quella dei sanitari».

La pronuncia si inserisce nel solco della responsabilità sanitaria cosiddetta “a doppio binario”, codificata anche dall’art. 7 della legge n. 24/2017 e tale per cui, in virtù del contratto di spedalità, l’ente assume obbligazioni complesse che non si esauriscono nella prestazione medica eseguita per il tramite di ausiliari ex art. 1228 c.c., ma includono obblighi propri di natura organizzativa, assistenziale e di protezione ex art. 1218 c.c.

Sul piano processuale, l’ordinanza offre inoltre due rilevanti precisazioni: da un lato, ribadisce l’ammissibilità del sindacato per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando dalla CTU sia dato ricavare precisi fatti storici (quale la mancata annotazione in cartella) e non mere valutazioni; dall’altro, accogliendo il ricorso incidentale di un sanitario, chiarisce che la proposizione in appello, da parte dell’ASL, di una domanda subordinata di manleva o condanna solidale costringe i medici a costituirsi per difendersi, rendendo illegittima la compensazione delle spese fondata sulla sola natura subordinata della domanda, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Sul piano operativo, senza anticipare un accertamento definitivo di responsabilità risarcitoria — demandato al giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, chiamata a verificare l’imputabilità della carenza e il nesso causale con il danno — l’ordinanza richiama l’attenzione sulla centralità del rischio clinico-organizzativo, ribadendo che la corretta tenuta della cartella clinica, la tracciabilità dell’anamnesi e l’efficienza dei flussi informativi tra i reparti costituiscono adempimenti primari della struttura sanitaria, la cui violazione integra una “colpa di organizzazione” idonea a fondare una condanna autonoma dell’ente, imponendo l’adozione di protocolli interni rigorosi e di modelli gestionali capaci di prevenire fratture comunicative nel percorso di cura del paziente.

(avvocato Francesca Di Marco)