LAVORO
Con sentenza n. 203 dell’11 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha affermato il principio in forza del quale una volta ottenuta la reintegrazione con provvedimento giudiziale, il lavoratore deve manifestare l’intenzione di optare per le 15 mensilità in sostituzione della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro entro 30 giorni da quando lo stesso lavoratore ha avuto conoscenza della condanna del datore alla reintegrazione. La Suprema Corte ha infatti chiarito che i 30 giorni per esercitare dell’opzione delle 15 mensilità in caso di licenziamento illegittimo ben possono decorrere anche dal momento in cui è stata data lettura della sentenza, se il lavoratore era presente in udienza e quindi conosceva la decisione del giudice in merito alla reintegrazione.