BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
L’obbligo di stipulazione per iscritto
ex art. 23 TUF del contratto quadro in materia di investimenti, pena la nullità
a protezione dell’investitore, opera anche rispetto alla procura che
l’investitore conferisce a un terzo ad agire in suo nome e in sua vece con
l’intermediario. Trattandosi, infatti, di negozio incidente sui requisiti
essenziali del contratto a forma vincolata vale il principio della forma per
relationem. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 25212 del 15/12/15.