20 Gennaio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Anche rispetto alla procura a investire per proprio conto a mezzo di intermediario vale l’obbligo di forma scritta ex art. 23 TUF

20/01/2016

L’obbligo di stipulazione per iscritto ex art. 23 TUF del contratto quadro in materia di investimenti, pena la nullità a protezione dell’investitore, opera anche rispetto alla procura che l’investitore conferisce a un terzo ad agire in suo nome e in sua vece con l’intermediario. Trattandosi, infatti, di negozio incidente sui requisiti essenziali del contratto a forma vincolata vale il principio della forma per relationem. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25212 del 15/12/15.