09 Ottobre

HEALTHCARE

Sostanze stupefacenti e psicotrope: un nuovo decreto per la sicurezza, la custodia e la tracciabilità nelle strutture sanitarie

09/10/2026, Milano

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2026 il decreto del Ministro della Salute del 15 settembre 2026, che definisce le misure minime uniformi per la sicurezza, la custodia, la tracciabilità e la gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ad uso umano e veterinario, inclusi nella tabella dei medicinali sezioni A, B, C allegate al d.P.R. 309/90 e detenuti o utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

In linea con gli obiettivi del Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e altri oppioidi sintetici, il provvedimento nasce con lo scopo di prevenire furti, sottrazioni, manomissioni, frodi documentali, utilizzi impropri e diversioni dal circuito sanitario legale.

Il decreto si applica a farmacie ospedaliere e territoriali delle aziende sanitarie, a ospedali e case di cura pubbliche e private prive di unità operativa di farmacia, alle unità operative ospedaliere e territoriali diverse dalla farmacia, ai servizi pubblici per le dipendenze, alle strutture penitenziarie, ai magazzini centralizzati delle aziende sanitarie e alle altre strutture pubbliche o private di cui all’art. 42 del d.P.R. 309/90.

Sono ricomprese anche le strutture veterinarie, ad esclusione di quelle di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b) dell’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e Province autonome del 26 novembre 2003, che detengano giornalmente una quantità di confezioni di medicinali delle sezioni A, B e C inferiore a sette.

Tra le misure di sicurezza introdotte vi sono casseforti certificate, accessi elettronici e nominativi, tracciamento delle chiavi e verifica ogni 48 ore. Dopo un furto, la comunicazione entro 12 ore, denuncia e segnalazione ad Aifa.

Il decreto fa espresso rinvio ai profili di responsabilità, anche penale: la violazione delle procedure è valutata ai sensi dell’art. 40 del codice penale in relazione alle previsioni dell’art. 73 del d.P.R. 309/90, nonché degli artt. 38, co. 2, 42, co. 2, 45, co. 9, 68, co. 1 e 1 bis, e 75 del medesimo decreto.

Le strutture interessate hanno 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 settembre 2026) per provvedere ad adeguare le proprie procedure.