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In G.U. n. 214 del 9 settembre 2026 è stato pubblicato il D.lgs n. 160/2026 di “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale”.
Tra le principali novità, il Titolo II della norma, relativo alle “disposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi” ha introdotto l’art. 25-vicies del D.lgs n. 231/2001, ampliando l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs n. 231/2001 con due nuove fattispecie.
Tale disposizione, infatti, prevede l’applicazione agli enti di sanzioni pecuniarie fino a mille quote di sanzioni interdittive in relazione alla commissione dei reati di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” di cui all’art. 612 quater del Codice Penale e di “omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi” di cui alla nuova fattispecie introdotta dall’art. 437 bis del Codice Penale.
I reati in questione consistono, tra l’altro, nel cagionare un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità (art. 612 quater c.p.) e nella condotta dell'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato (art. 437 bis comma 4).