HEALTHCARE
Una recente sentenza del Tar Sardegna afferma che le sedi farmaceutiche non ancora aperte, che siano divenute in soprannumero successivamente all’istituzione a causa del sopravvenuto calo demografico, devono essere soppresse, per la sopravvenuta carenza del parametro demografico stabilito dall’art. 1 l. n. 475/1968, in occasione della revisione biennale della pianificazione delle sedi farmaceutiche. A nulla rileva la circostanza che si tratti di sedi poste a concorso straordinario, essendo il bando di indizione della procedura concorsuale suscettibile di modificazione a seguito di decisioni comunali assunte o che devono essere assunte e non potendo essere conferite sedi che sin dall’inizio della loro assegnazione non soddisfino il rapporto minimo previsto dalla normativa (Tar Sardegna, sentenza n. 1223 del 22 dicembre 2015).