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La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 21 maggio 2026 nella causa C-604/24, ha chiarito che gli Stati membri non possono limitare la vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione a sole sottocategorie di questi ultimi. La pronuncia, invero, ribadisce che il diritto dell’Unione impone di garantire la commercializzazione a distanza di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea.
Il caso trae origine dalla normativa greca che consentiva alle farmacie online certificate di vendere, attraverso i servizi della società dell’informazione, soltanto una specifica sottocategoria di medicinali senza prescrizione, qualificati come “medicinali a libera distribuzione”, escludendo di fatto gran parte dei farmaci da banco dal canale e-commerce. La questione era stata sollevata dinanzi al Consiglio di Stato greco da una farmacia che contestava la legittimità della restrizione, sostenendo il contrasto della normativa nazionale con l’articolo 85-quater della direttiva 2001/83/CE.
Nel pronunciarsi, la Corte ha chiarito che l’articolo 85-quater impone agli Stati membri di consentire la vendita a distanza al pubblico di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione. Di conseguenza, una normativa nazionale che vieti la vendita online di tali medicinali, ammettendola soltanto per una sottocategoria, si pone in contrasto con l’obbligo derivante dal diritto europeo e finisce per svuotare di contenuto la disposizione stessa.
I giudici di Lussemburgo hanno tuttavia precisato che gli Stati membri conservano un margine di intervento per introdurre condizioni alla vendita online giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica. Tali misure, però, possono riguardare esclusivamente le modalità di commercializzazione dei medicinali, ad esempio attraverso sistemi di controllo sugli acquisti, meccanismi di identificazione del consumatore o strumenti volti a prevenire fenomeni di abuso o politerapia. Non possono invece tradursi in restrizioni tali da compromettere o rendere impossibile la vendita online di intere categorie di medicinali senza prescrizione.