HEALTHCARE
La mancanza di trasparenza dell’istruttoria con cui AIFA ha quantificato la spesa per distribuzione diretta e per conto, sulla cui base sono stati calcolati lo sfondamento e il ripiano imputabili alle aziende produttrici, non può che incidere negativamente sulla corretta determinazione del valore di ripiano di competenza della filiera distributiva (farmacisti e grossisti), che rappresenta una quota parte del ripiano totale. E’ perciò illegittima e va annullata la determina di AIFA che ha imposto ai farmacisti di ripianare lo sforamento della spesa farmaceutica territoriale 2013 in base ad una quota di spettanza calcolata su dati non precisi, per non dire proprio aleatori (T.A.R. Lazio, Sezione III Quater, sentenza 12 gennaio 2016 n. 288).