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Marzo
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Greenwashing: pubblicato in G.U. il decreto attuativo della Direttiva (UE) 2024/825
12/03/2026, Milano
Il 9 marzo 2026
è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30,
recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e
2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la
transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali
e dell’informazione”, che entrerà in vigore il 24 marzo 2026.
Il decreto
modifica il Codice del consumo, intervenendo sia sulla disciplina delle
pratiche commerciali scorrette, sia sugli obblighi informativi nei rapporti con
i consumatori. Si segnalano, in particolare, le seguenti novità:
- all’art.
18 cod. cons. sono introdotte nuove definizioni, tra cui quelle di “asserzione
ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “etichetta di
sostenibilità” e “sistema di certificazione”. In particolare “il
sistema di certificazione” deve soddisfare un elenco tassativo di criteri,
tra cui: “il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai
requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un
terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema,
sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali,
dell'Unione europea o nazionali”. Viene, inoltre introdotta la definizione
di “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” intese come “prestazioni
ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o
regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in
conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati
membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle
altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea”.
- all’art. 21 cod. cons. sono aggiunte due nuove
ipotesi di azioni ingannevoli, ossia il formulare un’asserzione ambientale
relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari,
oggettivi, verificabili e pubblicamente disponibili, e il pubblicizzare come
vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti che non derivano dalle
caratteristiche del prodotto o dell’impresa;
- all’art. 23 cod. cons. sono elencate nuove
ipotesi di pratiche commerciali scorrette e vietate, tra cui l’esibizione di
una etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non
stabilita da autorità pubbliche e la formulazione di un’asserzione ambientale generica
per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza
riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
- sono previsti nuovi obblighi di informazione
precontrattuale in capo alle imprese sulla durabilità e riparabilità dei
prodotti, tra cui quello di fornire al consumatore, prima della conclusione del
contratto, un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità,
nonché, ove disponibile, l’informazione sull’esistenza e sulla durata di una
garanzia commerciale di durabilità;
- il promemoria sulla garanzia legale di
conformità per i beni e le informazioni sull'eventuale garanzia commerciale di
durabilità dovranno essere forniti tramite, rispettivamente, un avviso
armonizzato (di cui all’allegato II-octies parte 1, del decreto) e
un'etichetta armonizzata (di cui all’allegato II-octies parte 2).
Le nuove
disposizioni si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026.