13 Gennaio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Grava sul cliente e non sulla banca l’onere di provare l’esistenza del contratto di apertura di credito da cui intenda trarre conseguenze a sè favorevoli

13/01/2016

Incombe sul cliente che deduce l’esistenza dell’apertura di credito l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse in conto corrente. Ciò in base alla regola generale per la quale chi intende far valere l'esistenza di un contratto al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli e di poter paralizzare l’eccezione di prescrizione di controparte, è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa. Diversamente opinando verrebbe, invece, posto a carico della banca l'onere di fornire la prova di un fatto negativo consistente nell'assenza della stipulazione di un contratto. In tal senso la Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 13925 del 23 dicembre 2015.