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Lo scorso 8 ottobre il Senato ha approvato il Disegno di Legge avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” che, tra l’altro, introduce importanti novità in ambito di telemedicina, farmacie e dispensazione dei farmaci.
Con riferimento alla telemedicina, l’art. 58 estende all’area digitale le sanzioni già previste per le certificazioni false. Di conseguenza, le certificazioni mediche rilasciate in telemedicina, che dovessero basarsi su dati clinici non direttamente constatati o oggettivamente documentati, potranno comportare la radiazione dall’albo del medico e il licenziamento, nel caso operi nel settore pubblico o convenzionato.
La definizione dei casi e delle modalità di telecertificazione sarà demandata a un Accordo da approvarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero della Salute.
Con l’art. 60 vengono, invece, ampliate le competenze delle farmacie, con importanti modifiche alla disciplina prevista dal dlgs. n. 153/2009 sulla "Farmacia dei Servizi". In particolare, è stata prevista l’estensione della distribuzione per conto delle farmacie anche ai dispositivi medici ed è stata introdotta la possibilità per i farmacisti di eseguire analisi di prima istanza anche quando non rientrano nell’ambito dell’autocontrollo. La nuova disciplina prevede altresì l’estensione dell’ambito vaccinale, potendo le farmacie somministrare ai soggetti con età superiore ai 12 anni tutti i vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale e non solo quelli antinfluenzali e anti-Covid ed è confermata la possibilità di eseguire test diagnostici tramite prelievi nasali, salivari o orofaringei.
Una ulteriore novità è data dalla possibilità per le farmacie di offrire test decentrati per il contrasto all’antibiotico-resistenza e i test di screening per l’epatite C ed è confermata la possibilità di offrire i servizi di telemedicina, che potranno essere erogati nel rispetto delle linee guida nazionali.
La riforma prevede, infine, la possibilità di scegliere in farmacia il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.
In base alla nuova disciplina, alcune di tali prestazioni resteranno a carico dell’utenza (somministrazione di vaccini, test sull’antibiotico-resistenza, telemedicina e screening per l’epatite C).
Un’importante novità è data dalla previsione della possibilità per le farmacie di erogare i servizi anche in locali separati, previa autorizzazione e con la presenza di un’insegna che riporti la dicitura “Farmacia dei Servizi” accanto alla croce verde e purchè gli stessi si trovino all’interno della sede di pertinenza, essendo previsto il divieto di vendita di qualsiasi forma di cessione di farmaci o prodotti sanitari e di spedizione di ricette mediche.
La nuova disciplina riconosce alle farmacie anche la possibilità di condividere gli stessi spazi per l’erogazione di servizi sanitari, grazie alla stipula di contratti di rete.
All’art. 61 viene invece prevista una riduzione dei tempi di preavviso (da quattro a due mesi) che le aziende titolari di AIC devono rispettare per comunicare ad Aifa l’interruzione della commercializzazione di un medicinale, dovendo la comunicazione essere rinnovata in caso di prolungamento dell’interruzione. Al contempo, è stato previsto un inasprimento delle sanzioni, con multe fino a 36.000 euro se la mancata comunicazione riguarda farmaci considerati “critici” inseriti nell’elenco Aifa.
L’articolo successivo interviene sulla disciplina in favore dei pazienti cronici. Il medico di base potrà indicare nella ricetta Ssn dematerializzata la posologia e la quantità di farmaci da erogare fino a 12 mesi, evitando visite ripetute solo per il rinnovo della terapia. Il farmacista, a sua volta, potrà consegnare ogni mese al paziente la quantità necessaria per 30 giorni di terapia, essendo tenuto a segnalare eventuali criticità nell’aderenza terapeutica al medico.
Inoltre, sarà sufficiente anche la sola esibizione della documentazione di dimissione ospedaliera o dei referti del pronto soccorso per ottenere la dispensazione di farmaci prescritti, senza dover chiedere una nuova prescrizione.
Perché queste prescrizioni diventino effettive, occorre ora attendere la conclusione dell’iter parlamentare.