30 Giugno

Corte di Cassazione, sentenza n. 13328 del 30 giugno 2015

30/06/2015

Nel giudizio di responsabilità professionale, il sanitario deve sempre fornire la prova di aver agito secondo la leges artis del settore, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da intervenuta complicanza, atteso che quest’ultima non costituisce in automatico “causa non imputabile” idonea ad escludere la presunzione di responsabilità, ma deve, invece, essere accertata e provata in base alle circostanze del caso concreto. Pertanto, al medico non basta dimostrare che l’evento dannoso occorso al paziente rientra “astrattamente” nel novero delle cosiddette “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria, al fine di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1218 c.c. (Corte di Cassazione, sentenza n. 13328 del 30 giugno 2015).