CIVILE E COMMERCIALE
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 1 milione di euro la società che gestisce in Europa i siti di compravendita dei prodotti di una celebre società cinese di fast fashion, avendo questa utilizzato claims ambientali (green claims) ingannevoli e/o omissivi nella promozione e vendita dei prodotti di abbigliamento venduti dalla società (cfr. comunicazione AGCM del 4.8.2025). Il riferimento è alle asserzioni ambientali diffuse in alcune sezioni del sito web della società risultate omissive e ingannevoli a volte; vaghe o eccessivamente enfatiche in altre.
In particolare, in una prima sezione, i claims ambientali, concernenti, ad esempio, la “progettazione di un sistema circolare”, sono stati giudicati vaghi, generici e fuorvianti, senza informazioni chiare sui programmi concreti per realizzare tale sistema, così come i claims relativi a “riduzione, riuso e riciclo”. I messaggi contenuti nella seconda sezione, invece, enfatizzavano l’uso di fibre “green”, ma senza indicare chiaramente i benefici ambientali dei prodotti e senza specificare che tale linea di prodotti è marginale rispetto al totale dei prodotti venduti dal colosso cinese. Tra l’altro, queste affermazioni avrebbero potuto indurre il consumatore a ritenere, erroneamente, che i prodotti di questa collezione fossero interamente riciclabili. Infine, le dichiarazioni contenute in una terza sezione di voler ridurre del 25% le emissioni di gas serra entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050 apparivano non solo generiche e vaghe, ma sono state anche contraddette dall’effettivo incremento delle emissioni di gas serra negli anni 2023 e 2024 da parte della società.
L’AGCM ha evidenziato la necessità, da parte di società come quella sanzionata, di osservare il dovere di diligenza che incombe sulle stesse, operando queste in un settore e con modalità altamente inquinanti, quale quello del fast e super fast fashion.