LAVORO
Con la sentenza del 12 giugno 2025 (causa C-219/24) la Corte di Giustizia UE ha chiarito che l’obbligo vaccinale previsto dalla legge di uno stato membro non contrasta con le norme europee ed ha altresì precisato che i criteri per garantire la sicurezza sul lavoro possono essere più stringenti delle regole comunitarie.
A seguito della proclamazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dello stato di pandemia causato dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, la città di Tallin aveva modificato la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, prevedendo tra l’altro l’obbligatorietà della vaccinazione dei suoi lavoratori al fine di ridurre il rischio di contaminazione da parte del virus SARS-CoV-2.
Alla CGUE p stato chiesto se la vaccinazione debba essere considerata come un requisito in materia di salute e di sicurezza sul lavoro o come una misura unilaterale del datore di lavoro in un contesto caratterizzato dall'assenza di una normativa nazionale che definisca i settori di attività o le professioni per i quali la vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 è obbligatoria.
Nel rispondere al quesito, la CGUE ha chiarito che l’obbligo vaccinale previsto dalla normativa estone non costituisce un’attuazione del diritto europeo. La CGUE ha concluso che le direttive Dir. CEE 391/89 e Dir. CE 54/2000, richiamate nel rinvio pregiudiziale, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un datore di lavoro può obbligare i lavoratori con i quali ha concluso un contratto di lavoro a farsi vaccinare se sono esposti a un rischio biologico.