CIVILE E COMMERCIALE
La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla questione della legittimità dell’art. 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui prevede un ristretto termine di decadenza (120 giorni) per l’azione di risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo. Il TAR Piemonte ritiene che la norma configuri un privilegio per la P.A. responsabile di un illecito e non appaia giustificata da esigenze oggettive di stabilità e certezza delle decisioni amministrative assunte nell’interesse pubblico. L’esposizione dell’autore dell’illecito al rischio della condanna di risarcimento del danno non incide, di regola, secondo il TAR, sulla dinamica dei rapporti giuridici di cui lo stesso soggetto è titolare, né determina incertezza delle posizioni correlate, rilevando piuttosto sul piano della reintegrazione patrimoniale e dello spostamento di ricchezza conseguente all’illecito. L’introduzione di un termine di decadenza, derogando al termine prescrizionale quinquennale del diritto comune, comprimerebbe significativamente le condizioni per l’esercizio dell’azione, limitando irragionevolmente l’esigenza costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (T.A.R. Piemonte, Torino, ordinanza 1747 del 17 dicembre 2015).